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Genial Insurance Broker Srl

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Modulo Unico Precontrattuale (MUP)

PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) Identificazione dell'intermediario:
  1. Cognome e nome: PITZALIS LAURA
  2. Numero e data iscrizione RUI: B000494185 del 14-07-2014, sezione RUI: B
  3. Veste in cui il soggetto opera: Responsabile dell'attività di intermediazione
  4. Sede legale interm. per cui distribuisce il contratto: VIA MARCO BESSO, 40 - 00191 ROMA (RM)
  5. Recapito telefonico: 0645548002
  6. Posta elettronica: info@genialinsurance.it - PEC: genialinsurance@legalmail.it
  7. L'intermediario non colloca contratti di assicurazione tramite siti internet.
  8. L'istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione è: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
  9. L'intermediario per cui è svolta l'attività di distribuzione:
    Denominazione sociale: GENIAL INSURANCE BROKER S.R.L.
    Sede legale: VIA MARCO BESSO, 40 - 00191 ROMA (RM)
    Iscrizione RUI: B000533766 del 11-11-2005 sezione B

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario:

  1. agisce su incarico del cliente
  2. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale tra l'intermediario principale e l'intermediario collaboratore orizzontale indicato nell'elenco di cui alla lettera c. della sezione IV della presente informativa, riportante anche la denominazione delle imprese di cui distribuisce i prodotti. L'intermediario collaboratore orizzontale ha il ruolo di intermediario emittente e supervisiona la corretta distribuzione del prodotto nel mercato di riferimento stabilito.

SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d’interesse

L'intermediario:

  1. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
  2. nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale dell'intermediario.

SEZIONE IV - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

  1. fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
  2. non fornisce consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto non fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
  3. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari è indicata in apposito elenco affisso nei propri locali e, ove presente, pubblicato sul proprio sito internet; è facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco;
  4. fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

  1. La natura del compenso percepita dall’intermediario è una commissione inclusa nel premio assicurativo e un onorario corrisposto direttamente dal cliente ; non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo che possa determinare situazioni di conflitto d’interesse nei confronti del contraente. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali possono essere conseguiti ulteriori compensi;
  2. corrisposto dal cliente un onorario per l’attività di intermediazione assicurativa, il cui importo è pari ad Euro __________; ove non espressamente indicato, l’importo è riportato in documentazione precontrattuale specificatamente sottoscritta;
  3. nel caso di polizze r.c. auto, in accordo al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private, la misura delle provvigioni percepite, anche in caso di collaborazioni orizzontali, è riportata nell'elenco di cui alla lettera c. della sezione IV del presente modulo.
    Nota bene: I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio assicurativo globale al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale
  4. l’informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

L’intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

  1. I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
  2. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
    1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
    2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
    3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
  3. i premi pagati all'iscritto nella sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private, come indicato nell'elenco di cui alla lettera c. della sezione IV del presente modulo.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L’intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

  1. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
  2. è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario utilizzando i recapiti indicati alla sezione I del presente modulo, che provvederà a rispondere entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, o direttamente all’impresa preponente, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo, nonché è facoltà per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
  3. è facoltà per il contraente di :
    • presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (https://www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
    • avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
  4. l'assicurato ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap S.p.A., Via Yser 14 - 00198 Roma (RM), 06.85796888) per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all’oblio oncologico

L’intermediario comunica al contraente che:

  1. può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.
  2. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

I moduli possono essere scaricati dal PDF allegato.
Normativa - il portale della legge vigente AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e riassicurazioni IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
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Sede Legale e Operativa
Via Marco Besso, 40
00191 – Roma (RM) Italy
Tel: +39 06 455 480 02
Partita IVA e Codice Fiscale: 13587571004
RUI: B000533766
E-mail: info@genialinsurance.it
PEC: genialinsurance@legalmail.it
Impresa soggetta a vigilanza IVASS – (www.ivass.it)